Spesso ci viene domandato in che termini ed in che misura i figli debbano contribuire al mantenimento dei genitori anziani e debbano assisterli. Il problema per lo più si pone quando vi siano più figli, dei quali solo uno si occupi degli anziani genitori, mentre gli altri se ne disinteressino.
Al di là del dovere di natura morale che imporrebbe ai figli di non abbandonare i genitori anziani ed incapaci economicamente, dobbiamo ricordare che vi sono una serie di obblighi e di doveri imposti dalla legge.
Partiamo dalla previsione di base del codice civile, che prevede che il figlio il quale conviva con i genitori deve non solo rispettarli ma anche contribuire al mantenimento della famiglia in relazione alle sue capacità, sostanze e reddito. Ne consegue pertanto che il figlio che ancora conviva con i genitori, oltra al rispetto, sarà tenuto a dare un contributo economico alla famiglia in base ovviamente alle sue possibilità.
Spesso poi accade che il genitore anziano si trovi in stato di bisogno, sia cioè incapace di provvedere ai propri bisogni economici non disponendo di propri redditi o disponendone in modo insufficiente per far fronte a tutte le necessità di cura ed assistenza di cui abbia bisogno.
La Cassazione ha diverse volte evidenziato che nel soggetto anziano l’incapacità di provvedere in tutto o in parte al suo sostentamento è in sé implicita nel suo status e non necessita quindi di una prova. In tali casi, pertanto, i figli sono tenuti per legge a versare ai genitori i così detti alimenti. Tutti i figli sono obbligati a contribuire agli alimenti in favore del genitore in stato di bisogno, ciascuno in proporzione alle proprie sostanze. La legge prevede in ogni caso che l’obbligato può adempiere anche con modalità alternative rispetto alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di alimenti, ad esempio ospitando e mantenendo in casa il genitore. Qualora i figli obbligati agli alimenti non trovino un accordo, interverrà il tribunale, che stabilirà l’ammontare degli alimenti dovuti in base alle condizioni economiche dei singoli figli obbligati.
Pertanto qualora uno solo dei figli si interessi concretamente ad aiutare economicamente i genitori incapaci ed in stato di bisogno e gli altri figli (o altri familiari obbligati) non vi provvedano in modo spontaneo, l’interessato si potrà rivolgere al giudice, il quale prenderà i provvedimenti opportuni. In questo modo anche i figli eventualmente residenti all’estero o lontano saranno obbligati a contribuire.
In ogni caso la legge prevede anche la possibilità di far nominare un amministratore di sostegno che affianchi l’anziano nello svolgimento delle mansioni quotidiane ed amministri i suoi beni. Di questo istituto abbiamo già ampiamente parlato in altri articoli, ai quali rimandiamo.
Nelle ipotesi nelle quali alla persona anziana (i genitori) venissero fatti mancare i mezzi di sostentamento da parte degli obbligati (i figli o gli altri familiari previsti dalla legge), è ravvisabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa. Non solo ma i figli (o gli altri familiari) che abbandonino i genitori anziani e facciano mancare loro cura ed assistenza, potrebbero incorrere nel reato di abbandono di persone incapaci. Per abbandono si intende non solo il fatto di lasciare il soggetto in balia di se stesso ma anche quello di affidarlo, sia pure per breve tempo, a persone che non siano in grado di prendersene cura: si pensi al caso dell’anziano che, per la particolare situazione di salute in cui versa, necessiti di specifiche cure infermieristiche. La pena prevista per questo reato è la reclusione da 6 mesi a cinque anni, ma tale pena è aumentata quando l’abbandono è posto in essere da soggetti particolarmente vicini al soggetto bisognoso, quali il coniuge o i figli.
Spesso accade che sia l’anziano stesso a rifiutare ogni aiuto. Che fare allora? E’ bene ricordare che, anche se il genitore anziano rifiuti ogni forma di assistenza ed aiuto, l’obbligo previsto dalla legge permane ed i figli quindi potrebbero incorrere nelle responsabilità penali e civili là dove, ad esempio, il genitore si procuri lesioni o versi in stato di abbandono.
In casi così pertanto è consigliabile imporre la necessaria assistenza all’anziano, senza assecondare le sue rimostranze. Ricordiamo infatti che non si è esonerati da responsabilità nemmeno nel caso in cui si faccia firmare all’anziano, che sia capace di intendere e volere, una dichiarazione di esonero da responsabilità. Insomma,si tratta di situazioni difficili quanto comuni, che vanno gestite con pazienza e con attenzione, ricordando che lo status di figlio impone sempre e comunque un dovere giuridico ,ancor prima che morale, alla assistenza. Sicuramente si consiglia di dialogare con l’anziano, spiegandogli la necessità di una assistenza, ascoltando le sue esigenze, senza lasciarlo mai solo.
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